Con il decreto ministeriale dello scorso 23 marzo è cominciata - come anche previsto nell’articolo 9-bis del Dl n. 50 del 2017 - la progressiva sostituzione degli studi di settore con gli indici ‘sintetici’ di affidabilità (Isa)
La nuova disciplina fiscale delinea, in maniera molto dettagliata, innovativi scenari applicativi in arrivo con i nuovi strumenti di ‘compliance’ tra cittadini e amministrazione fiscale. Ed è proprio sul tema della ‘compliance fiscale’ che le nuove norme approvate di recente fondano le proprie radici negli indici sintetici di affidabilità, stabilendone l’istituzione “al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali”. Tale obiettivo prevede un nuovo rapporto tra cittadini e fisco, in cui quest’ultimo mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni che lo riguardano e di cui è in possesso. Contemporaneamente, l’articolo 9-bis della nuova normativa (il decreto legge n. 50 del 2017) prevede anche l’istituzione di una commissione di esperti designati dal ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto anche conto delle segnalazioni dell’amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali, che dev’essere “sentita nella fase di elaborazione e, prima dall’approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici”. La modalità di approvazione dei nuovi indici segue le orme di quanto già previsto dalla legge n. 146 del 1998 in tema di studi di settore. L’analogia non deve sorprendere, visto che gli studi di settore hanno rappresentato uno dei primi passi dell’amministrazione finanziaria verso quel cambiamento di rapporti tra contribuente e fisco che furono alla base del ‘Protocollo d’intesa’ del 1996 con le associazioni di categoria e gli Ordini professionali presenti nel Cnel e che impresse maggior vigore al processo di introduzione degli stessi studi. Dalla norma emerge chiaramente l’intenzione del legislatore d’introdurre gli ‘indici sintetici’ di affidabilità fiscale già a partire dal 2017. Tuttavia, nel corso dell’ultima parte dell’anno è intervenuta una disposizione, contenuta nella legge di stabilità 2018, che ne ha disposto la proroga di un anno, prevedendone l’applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Le motivazioni di tale proroga sono da identificare nella finalità di “assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari”. Il presupposto risiede cioè nella volontà di sostituire integralmente gli attuali 193 studi di settore, attraverso l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale senza la previsione di un’annualità in cui siano presenti contemporaneamente gli indici per talune tipologie di attività e gli studi per altre attività. E’ inoltre utile evidenziare che l’approvazione dei primi indici sintetici di affidabilità, a cui ne dovrebbero seguire altri entro la fine dell’anno, non elimina il panorama delle disposizioni attuative necessarie per una completa introduzione degli indici medesimi. Sul tema, uno degli interventi più attesi riguarda il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui verranno individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la suddivisione in gradi dei ‘benefici premiali’. L’emanazione di tale provvedimento, la cui previsione è contenuta nel comma 12 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50 del 2017, costituirà infatti una fase molto importante, in quanto solo allora il contribuente potrà essere in grado di conoscere se il livello di affidabilità fiscale da lui raggiunto (su una scala da 1 a 10) gli consentirà di godere di alcuni, o di tutti, i benefici premiali a loro volta previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis. Nella norma, infine, si prevede anche la possibilità di effettuare eventuali integrazioni degli indici, per tener conto delle situazioni di natura straordinaria, anche quelle correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali. Nel caso dei 69 indici finora approvati per il periodo d’imposta 2018 è presumibile che le eventuali modifiche o integrazioni saranno stabilite con un decreto ministeriale entro il mese di febbraio 2019. Facciamo altresì notare come l’articolo 9-bis del Dl n. 50 rimando a un ulteriore provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale dovranno essere individuati i dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l’applicazione degli indici, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale provvedimento dev'essere emanato entro il 31 gennaio 2019, ossia entro il termine ordinariamente previsto per l’approvazione dei modelli di dichiarazione relativi al periodo d'imposta 2018.
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