Ecco un piccolo vademecum con tutti gli sgravi, le detrazioni e le agevolazioni fiscali previste quest'anno: la data di scadenza per la presentazione slitta sino al 24 luglio
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in via definitiva, con il provvedimento del 16 gennaio 2017, il nuovo modello 730/2017 relativo alla dichiarazione per i redditi 2016. Il modulo presenta alcune novità rilevanti, come sottolineato dal comunicato stampa dell’Agenzia stessa emesso in data 5 gennaio 2017. In primis, si evidenzia che il termine di presentazione slitta al 24 luglio 2017 (la scadenza sarebbe il 23, ma cadendo di domenica, si è scelto il lunedì successivo, ndr), invece del 7 luglio, come nel 730/2016. Per dichiarare i propri redditi del 2016, i contribuenti hanno a disposizione i ‘precompilati’ dall'Agenzia, sia del modello 730, sia del modello Unico, accedendo al portale: http://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it
Il contribuente può farsi assistere dai Caf o dai professionisti abilitati, oppure farlo personalmente, accedendo con le credenziali personali a disposizione rilasciate dall’agenzia: con Spid, il nuovo Sistema pubblico dell'identità digitale, o con il Pin dispositivo Inps. Si possono utilizzare anche le credenziali Noipa, riservate ai dipendenti pubblici e la Smart card, la Carta nazionale dei servizi. Nella dichiarazione precompilata sono inserite tutte le distinte delle spese sanitarie sostenute, quelle funebri e quelle per la frequenza di corsi universitari. Inoltre, sono a disposizione anche bonifici riguardanti le spese per le ristrutturazioni edilizie, per le spese per l'arredo degli immobili sottoposti a ristrutturazione e per gli interventi di riqualificazione energetica. Come nel 2016, c'è anche la possibilità per i coniugi di presentare la dichiarazione 730 congiunta. Inoltre, viene messo a disposizione un canale dedicato al tutore o genitore che presenta la dichiarazione per conto di un assistito o di un minore. Se il contribuente ritiene che i dati siano congrui può accettarla, non essendo così sottoposto a controlli da parte del fisco. Se ritiene, invece, che essi non siano completi e/o corretti, accede al sistema e modifica la dichiarazione precompilata. In ogni caso, ecco la lista delle principali novità per il 2017 (in ordine alfabetico):
Agevolazioni previste dalla legge per il ‘Dopo di noi’
L’ammontare massimo detraibile sale a 750 euro e al 19% per tutte le assicurazioni di rischio morte, stipulate al fine di tutelare le persone affette da grave disabilità. Viene inoltre introdotta una detrazione del 20% per le donazioni, le erogazioni liberali e qualunque altro atto a titolo gratuito, verso fondi o trust operanti nel settore della beneficienza, per un massimo di 100 mila euro.
Dispositivi multimediali per il controllo da remoto
Viene estesa la detrazione al 65% per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda e climatizzazione delle unità abitative.
Premi di produzione e risultato per i lavoratori nel settore privato
Viene inserita una tassazione vantaggiosa al 10% per i premi in denaro non superiori a euro 2 mila. Il limite si alza a 2500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i propri dipendenti nell’organizzazione aziendale. I premi non vengono tassati se riconosciuti attraverso benefit o rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore.
Regime speciale per i lavoratori impatriati
Viene introdotto un regime particolare, che permette ai lavoratori che si sono trasferiti in Italia, nel corso del 2016, di vedersi tassato il 70% del reddito prodotto nel nostro Paese.
School bonus
Coloro che hanno effettuato erogazioni liberali a istituti del sistema d’istruzione nazionale vedranno riconosciuto un credito d’imposta a pari al 65% dell’erogazione stessa, ripartito in un triennio in quote di pari importo.
Spese arredo immobili per le giovani coppie
Per le giovani coppie, dove almeno uno dei componenti sia under 35, conviventi da almeno tre anni (anche come coppia di fatto) che hanno acquistato un immobile, adibendolo ad abitazione principale negli anni 2015 o 2016, viene riconosciuta una detrazione al 50%, fino a un massimo di 16 mila euro per l’acquisto di mobili. Rientrano in tali agevolazioni le spese effettuate per: armadi; cassettiere; comodini; credenze; divani; letti; librerie; poltrone; scrivanie; sedie; tavoli. Sono incluse le spese sostenute per i materassi e gli apparecchi di illuminazione, comprese quelle di trasporto e montaggio dei medesimi. Dall’agevolazione vengono escluse le spese per gli elettrodomestici, come frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie; per le porte e i pavimenti (per esempio il parquet); per le tende e tendaggi e altri complementi di arredo.
Spese per canoni di leasing per abitazione principale
Viene inserita la detrazione al 19% dell’importo dei canoni di ‘leasing’, corrisposti nel 2016 per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale. Tale agevolazione è riferita solo a coloro che, al momento della sottoscrizione del contratto di leasing, avevano un reddito non superiore a 55 mila euro. L’ammontare dei canoni di leasing per cui si può beneficiare della detrazione non può essere d’importo superiore a 8 mila euro se, alla data di stipula del contratto, si aveva meno di 35 anni, oppure di 4 mila euro se, alla stessa data, si aveva 35 anni o più. L’agevolazione spetta anche per il prezzo di riscatto corrisposto nel 2016: la detrazione ammessa sarà, in questo caso, di 20 mila euro se si aveva meno di 35 anni e 10 mila euro se si aveva più di 35 anni di età.
Iva pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B
Viene ammessa una detrazione, pari al 50% dell’Iva esborsa per l’acquisto di immobili in classe energetica A o B, nell’anno 2016. Infine, per essere più esaurienti, si allegano le immagini delle principali spese per le quali è ammessa la detrazione del 19% e delle scadenze relative desunte dalle istruzioni ufficiali del modello stesso 730/2017 (vedi tabelle allegate a piè di pagina). Per ulteriori approfondimenti, si rimanda sempre al sito ufficiale: www.agenziaentrate.gov.it
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