Il mensile di informazione e approfondimento che
intende riunire culturalmente il nostro Paese nel pieno rispetto di tutte le sue tradizioni, vocazioni e ispirazioni ideologiche e politiche.
diretto da Vittorio Lussana
Area Riservata
23 Novembre 2024

Politici ‘decadenti’ e senatori decaduti

di Vittorio Lussana
Condividi
Politici ‘decadenti’ e senatori decaduti

La Giunta per le elezioni non può essere considerata, né istituire in alcun modo, un quarto grado di giudizio e chi dice il contrario esprime solamente una posizione capziosa

La legge Severino regola, prioritariamente, l'incandidabilità di un condannato in via definitiva e non la decadenza di un membro del parlamento, provvedimento che rappresenta solo una sanzione secondaria della norma, puramente conseguente all’esito della vicenda giudiziaria principale. Questa normativa, infatti, richiama espressamente la ‘decadenza immediata’ del parlamentare giudicato con sentenza definitiva. E ciò significa che la sua ‘non retroattività’ varrebbe solo se tale decadenza e l'intera legge nel suo complesso fossero da considerarsi provvedimenti di natura penale e non amministrativi, quali invece essi sono. Tale dilemma non rappresenta un rilievo di anticostituzionalità: è solo un eventuale possibile conflitto di attribuzione giurisdizionale che la Giunta per le elezioni di ciascuna delle due Camere può sollevare innanzi alla Corte costituzionale, per un chiarimento interpretativo definitivo. Una sentenza di precisazione che, tuttavia, non solo non modificherebbe la norma, ma ne interpreterebbe in via definitiva il senso, che per una legge nata con l'obiettivo di non candidare nelle liste elettorali esponenti condannati in via definitiva risulta scontato e pacifico. E la Corte suprema non potrà far altro che ribadire l'autentica volontà del legislatore. Pur ponendo il caso, tale rilievo avrebbe dovuto essere sollevato in precedenza, ovvero in quelle occasioni, già verificatesi, di parlamentari fatti decadere per decisione della Giunta dopo l’entrata in vigore della legge Severino. Inoltre, non vi è solo un problema di ‘prassi’ da rispettare, bensì anche quello della ‘natura’ e delle funzioni della Giunta delle elezioni, la quale non è un organo giudiziario, non commina provvedimenti di pena destinando un membro del parlamento agli arresti domiciliari. Con la norma Severino, il legislatore ha semplicemente dato per scontato che la Giunta per le elezioni assuma una decisione di carattere amministrativo, poiché essa ‘amministra’, come proprio compito precipuo, la materia della regolarità del mandato di rappresentanza politica, applicando la decadenza senza entrare nel merito dei processi precedenti. Insomma, non siamo di fronte a procedure di carattere penale, bensì amministrativo, così come sono da intedersi persino i regolamenti delle due Camere e l'intero diritto parlamentare in quanto fonti giuridiche, poiché la Giunta per le elezioni non può essere considerata, né istituire in alcun modo, un quarto grado di giudizio. E chi afferma il contrario, esprime solamente una posizione capziosa.


Periodico Italiano Magazine - Direttore responsabile Vittorio Lussana.
Registrata presso il Registro Stampa del Tribunale di Milano, n. 345, il 9.06.2010.
EDITORE: Compact edizioni divisione di Phoenix associazione culturale