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21 Novembre 2024

Lo 'sblocca-cantieri' è legge

di Raffaella Ugolini - rugolini@periodicoitalianomagazine.it
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Lo 'sblocca-cantieri' è legge

Il decreto n. 32 del 2019 convertito dal parlamento nel giugno scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a titolo di promulgazione contiene importanti modifiche al codice degli appalti: vediamo qui di seguito alcuni dei suoi aspetti più importanti

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno scorso, la legge n. 55 del 2019 di conversione del decreto n. 32/2019 – lo ‘sblocca-cantieri’ – dal titolo ‘Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici’, è ufficialmente vigente. Essa introduce disposizioni urgenti in favore della crescita economica del Paese, con l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici. E diventano effettivi numerosi cambiamenti al Codice degli appalti e al Testo Unico sull’edilizia. Il provvedimento promulgato contiene:

Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana
Articolo 1) modifiche alOperaio_sul_cantiere.jpg codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare;
art. 2) disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa;
art. 2 bis) norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici;
art. 3) disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
art. 4) commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali
art. 5) norme in materia di rigenerazione urbana.

Capo II
Al capo II sono stabilite alcune disposizioni relative agli eventi sismici nella regione Molise e dell’area etnea.

Capo III
Al capo III sono, invece, previsti i provvedimenti relativi agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del nord e del centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola d'Ischia nel 2017.

Le modifiche al Codice dei contratti pubblici
Le sostanziali modifiche al Codice degli appalti, contenute nel capo I, riguardano la sospensione di alcuni articoli del codice medesimo, in particolare in tema di affidamento dei lavori:
1) di importo tra i 40 mila e i 150 mila euro, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori;
2) per i servizi e le forniture si procede mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
3)
di importo tra i 150 mila e i 350 mila euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici;
4) di importo tra i 350 mila e 1 milione di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
5) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8;
6) obbligo di utilizzo della centrale di committenza/stazione unica appaltante per i comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 37, comma 4, del dlgs n. 50/2016;
7) la possibilità di istituire un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie relative all’esecuzione del contratto;
8) le variazioni da apportare al progetto definitivo approvato dal Cipe sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato;
9) la modifica del limite dei lavori in subappalto, che sale al 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
10) la sospensione del comma 6 dell’art. 105 (indicazione della terna di sub-appaltatori);
11) per quanto riguarda i motivi di esclusione si prevede i certificati e gli altri documenti, presentati anche dai subappaltatori, hanno una durata pari a 6 mesi dalla data del rilascio;
12) il superamento, in parte, delle linee-guida Anac e dei decreti attuativi che saranno sostituiti da un regolamento unico;
13) divieto (appalto integrato) di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di cui all’art. 59, comma 1, quarto periodo, del dlgs n. 50/2016;
14) le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione;
15) l’introduzione della disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti);
16) la limitazione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i soli lavori con importi superiori a 75 milioni di euro;
17) l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che è ridotto a 45 giorni dalla trasmissione del progetto.

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